Art. 18.
(Associazioni no profit).

      1. Le associazioni no profit a carattere nazionale, regionale e locale che svolgono anche attività di centro di immersione in modo continuativo, esclusivamente per i propri associati, per esercitare l'attività devono essere iscritte nella specifica sezione dell'elenco regionale di cui all'articolo 15.
      2. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco regionale degli operatori subacquei del settore turistico-ricreativo, le associazioni di cui al comma 1 devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

          a) atto costitutivo registrato e statuto;

          b) codice fiscale;

          c) disponibilità di una sede per lo svolgimento delle attività teoriche;

          d) disponibilità di attrezzature specifiche per le immersioni, conformi alle normative europee, ove previste, e in perfetto stato di funzionamento;

          e) disponibilità di attrezzature di primo soccorso, con requisiti conformi alle

 

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disposizioni del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni;

          f) copertura assicurativa mediante polizza di responsabilità civile per rischi derivanti a dipendenti, collaboratori, persone e cose, a seguito di incidenti connessi alle attività svolte.

      3. I centri che svolgono attività stagionale possono essere iscritti negli elenchi regionali degli operatori del turismo subacqueo, purché il periodo di apertura non sia inferiore a centoventi giorni continuativi.